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ANTEPRIMA: SIAGG CU - GESTIONE CIG-CUP E APPALTI
Il laboratorio Sirio annuncia il prossimo rilascio di un nuovo modulo aggiuntivo dedicato alla tematica delle gare d'applato e alla gestione dei codici CIG e CUP. Il nuovo modulo sarà reso disponibile a partire dalla Release 10.02 del SoftwareSirio. IL NUOVO SOFTWARESIRIO SIAGG CU - GESTIONE CIG-CUP E APPALTI ANTEPRIMA PRINCIPALI FUNZIONALITA' Cup-Cig
Appalti e Subappalti
PANORAMICA SUGLI ASPETTI NORMATIVI CUP e CIG Tracciabilità dei Pagamenti con le Pubbliche Amministrazioni Dopo varie vicissitudini la legge 136 (modificata dal DL n. 187 del 12 Novembre 2010, convertita in legge, con modificazioni, dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217) regola le forniture alle Pubbliche Amministrazioni introducendo nuovi obblighi relativi alla “tracciabilità dei pagamenti” dei fornitori, il cui mancato adempimento determina l’applicazione di gravi sanzioni contrattuali (nullità e risoluzione contrattuale) e amministrative. In sintesi, in caso di aggiudicazione della fornitura occorre :
Tali codici (CIG e CUP) dovranno essere riportati dall’ente nei riferimenti del bonifico di pagamento. Nel caso che a sua volta anche l'azienda debba effettuare pagamenti a fornitori, dipendenti e collaboratori che hanno avuto parte nella fornitura di beni o servizi, tali pagamenti dovranno essere disposti attraverso bonifico bancario esclusivamente tramite il c/c comunicato all’ente e in tale bonifico dovranno essere inseriti i riferimenti dei codici CUP e CIG. Le uniche condizioni di pagamento ammesse sono Bonifico Bancario e Ricevuta Bancaria e in entrambi i casi occorre specificare il codice CUP e / o CIG. Appalti e Subappalti L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in vigore dal 12 agosto 2012) ha stabilito che operi la responsabilità in solido nei contratti di appalto di opere e servizi tra committente, appaltatore e subappaltatori in relazione agli adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto, dovuti dall’appaltatore e dai subappaltatori, scaduti alla data del versamento dei corrispettivi pattuiti, per le prestazioni effettuate, nei contratti medesimi. In particolare la norma stabilisce che il committente nei confronti dell’appaltatore e quest’ultimo nei confronti dei subappaltatori possono sospendere il pagamento dei corrispettivi pattuiti fino all’esibizione della documentazione attestante gli avvenuti adempimenti fiscali. Acquisizione della documentazione L’Agenzia delle Entrate conferma che in luogo dell’asseverazione prestata dai CAF Imprese o dai professionisti abilitati, è possibile rendere una attestazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva - ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve (in relazione ai versamenti - IVA e ritenute - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo):
Un versamento di imposta (nel caso di liquidazione a credito andrà evidenziata tale situazione);
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