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Entro il 31/12/2007 entra in vigore la normativa RAEE
A due anni dall'approvazione del Decreto 151, con qualche ritardo da parte dell’Italia sulla Direttiva UE sui RAEE, dovuto ad un iter legislativo lungo principalmente a causa dei molti soggetti coinvolti (Ministeri, Comuni, diversi settori produttivi, la Distribuzione, Punti vendita ecc.) entra in vigore la Direttiva e quindi l’effettiva obbligatorietà della raccolta differenziata e riciclo dei Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche detta RAEE in Italia.
Piccolo Vademecum DECORRENZA Al momento il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del D.Lgs 151/2005 fino alla pubblicazione del regolamento attuativo e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. SOGGETTI COINVOLTI “PRODUTTORE” è chi PRODUCE, IMPORTA o DISTRIBUISCE AEE con il proprio marchio. Ogni produttore DEVE organizzare e finanziare la raccolta e la gestione dei rifiuti (RAEE) delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che immette sul mercato . PRODUTTORE e anche chi IMMETTE PER PRIMO SUL MERCATO NAZIONALE PRODOTTI (per cui anche gli importatori/rivenditori di prodotti provenienti da paesi membri della UE). "UTENTE FINALE" non professionale. "COMUNI" per la costituzione degli appositi spazi raccolta. "DISTRIBUTORI" il coinvolgimento è limitato alla vendita al dettaglio. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE AEE CHE RIENTRANO NELLE PREVISIONI DEL DECRETO Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Strumenti elettrici ed elettronici (eccetto gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero Dispositivi medici Strumenti di monitoraggio e di controllo Distributori automatici OBBLIGHI ■ I Produttori sono obbligati a: versamento del fee ai Consorzi dedicati allo smaltimento dei rifiuti (alcuni Consorzi di riferimento ad oggi: Ecolight- Ecolamp- Ecoped- EcoR’it; iscrizione ad appositi registri; indicazione/applicazione di simboli (RECYCLE BIN –cassonetto barrato) dettagli di istruzioni d’uso, ecc… ■ Chi vende all’utente finale non professionale ha l’obbligo di: ritiro e conseguente smaltimento fisico di un vecchio prodotto per ogni nuovo prodotto acquistato. ASPETTI OPERATIVI Il D. Lgs. 25/7/2005 n. 151 agli artt. 10 e 11 prevede che i costi per la raccolta e il trattamento dei RAEE siano a carico del produttore, il quale può riaddebitare tali costi all’acquirente. I PRODUTTORI HANNO DUE TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTO: 1. assorbimento del fee per ogni prodotto; 2. esplicitazione dei fee per ogni prodotto – visibile fee Nel caso 1 non vi sono sostanziali cambiamenti sotto il profilo tecnico; Nel caso 2 è sostanziale l’impatto sui sistemi informativi, in considerazione del fatto che l’art. 10 del Decreto prevede che il distributore indichi “all’acquirente finale” il fee identico a quello individuato dal produttore. Il flusso deve essere rispettato fino all’ultima cessione e quindi resta legato alle scelte fatte dal produttore. ASPETTI AMMINISTRATIVI RILEVANTI 1.Il fee è un costo a carico del soggetto che rientra nella definizione di Produttore. Resta in sua facoltà il recupero del contributo sul corrispettivo di vendita con “visibile fee. Se un produttore in fase di fatturazione dei prodotti soggetti al fee non addebita l’importo del fee, e il gruppo/grossista si comporta parimenti, potrebbe essere contestata l’omissione in quanto solidale oppure ci si deve attenere al riversamento del fee solo se lo si subisce? Il D. Lgs. 25/7/2005 n. 151 agli artt. 10 e 11 prevede che i costi per la raccolta e il trattamento dei RAEE siano a carico del produttore, il quale “può” riaddebitare tali costi all’acquirente. Anche l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 55/E del 20/3/2007, in risposta al quesito, ribadisce il concetto che i costi siano a carico dei produttori, che possono recuperarli attraverso l’addebito di un “visibile fee”. Pertanto ove il produttore non lo addebiti, si ritiene che non si sia avvalso della facoltà a lui concessa e quindi nessun rilievo dovrebbe essere mosso al rivenditore/grossista che non sono produttori ai sensi di legge. 2.Il fee è una componente integrante del corrispettivo L’assoggettamento IVA del fee segue l’aliquota del prodotto cui si riferisce? (cessioni non imponibili art. 71, resi esclusi art. 26)L'assoggettamento IVA è quello dell'articolo a cui è applicata L’Agenzia con risoluzione n.55/E, ha precisato che il fee riaddebitato al consumatore costituisce una parte del corrispettivo della fornitura del prodotto per cui il trattamento IVA sarà il medesimo previsto per la cessione: ne consegue che, ai beni ceduti a soggetti residenti a San Marino, si applicherà la non imponibilità prevista dall’art. 71/633; in caso di nota di accredito, il fee mantiene la sua qualificazione di parte di corrispettivo e come tale sarà soggetto a rettifica in diminuzione soggetto ad IVA o escluso art. 26. 3.Il fee deve essere rispettato fino all’ultima cessione E’ obbligatorio replicare il comportamento adottato dal produttore oppure nella catena dei soggetti coinvolti si può perdere la visibilità del fee? : esempio Produttore (visibile fee) – Consorzio (visibile fee) – Grossista (fee accorpato nel prezzo di vendita). Il D. Lgs. 25/7/2005 n. 151 articolo 10 prevede che il distributore indichi “all’acquirente finale” il fee (identico a quello individuato dal produttore) separatamente dal prezzo. Pertanto il flusso deve essere rispettato fino all’ultima cessione 4. Le sanzioni per chi non ottempera • da 30.000 € a 100.000 € per il “produttore” di AEE che non provvede all'iscrizione presso l'apposito Registro Nazionale attraverso la CCIA A della propria sede legale; • da 30.000 € a € 100.000 € per il produttore che non organizza il sistema di raccolta separata di RAEE; • da 2.000 € a 20.000 € per il “produttore” di AEE che non comunica al Registro Nazionale i volumi di vendita; • da 2.000 € a 5.000 € per il produttore che non fornisce nelle istruzioni per l'uso le informazioni previste; • da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato, per il produttore che non appone il simbolo “cassonetto barrato” sulle AEE vendute; • da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato, per il produttore di AEE che non costituisce adeguata garanzia finanziaria nel momento in cui immette sul mercato una apparecchiatura. contact
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